Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust. (22G00060)(GU n.121 del 25-5-2022)
Vigente al: 9-6-2022
Sezione I
Disposizioni generali
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e che abroga la
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
ottobre 2005 e la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1°
agosto 2006;
Vista la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa
alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le
direttive 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25
novembre 2009 e 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013;
Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante:
«Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.
90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche'
attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva
(UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e
che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante
modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del
regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che
accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento
(CE) n. 1781/2006»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante:
«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»
e, in particolare, l'articolo 21, comma 5, nonche' il comma 2,
lettera d) e f) e il comma 4, lettera c) e d-bis);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
in materia di adozione dei decreti ministeriali aventi natura
regolamentare nelle materie di competenza del Ministro;
Visto il concerto del Ministro dello sviluppo economico, espresso
con nota n. 19253 del 12 ottobre 2021;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso nella seduta del 14 gennaio 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 febbraio 2021
e del 9 marzo 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
inviata con nota prot. n. 749 del 24 gennaio 2022;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente decreto:
a) decreto antiriciclaggio: indica il decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231;
b) CAD: Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) TUDA: Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) comunicazione unica d'impresa: la comunicazione telematica di
cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che,
per le finalita' del presente decreto, e' diretta unicamente al
registro delle imprese;
b) controinteressati all'accesso: coloro che, ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4,
lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio indicano
nella comunicazione relativa alle informazioni attinenti alla
titolarita' effettiva, le circostanze eccezionali ai fini
dell'esclusione dell'accesso;
c) dati identificativi dei soggetti cui e' riferita la
titolarita' effettiva: il nome e il cognome, il luogo e la data di
nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla
residenza anagrafica, e, ove assegnato, il codice fiscale;
d) fiduciario di trust o di istituti giuridici affini: il
fiduciario o i fiduciari di trust espressi e le persone che
esercitano diritti, poteri, e facolta' equivalenti in istituti
giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della
Repubblica italiana secondo l'articolo 22, comma 5 del decreto
antiriciclaggio;
e) gestore: InfoCamere S.C.p.A, che gestisce per conto delle
Camere di commercio il sistema informativo nazionale ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
f) imprese dotate di personalita' giuridica: le societa' a
responsabilita' limitata, le societa' per azioni, le societa' in
accomandita per azioni e le societa' cooperative;
g) istituti giuridici affini al trust, tenuti all'iscrizione
nella sezione speciale: gli enti e gli istituti che, per assetto e
funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei
trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad
uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal
proprietario, nell'interesse di uno o piu' beneficiari o per il
perseguimento di uno specifico fine, secondo l'articolo 22, comma
5-bis, del decreto antiriciclaggio;
h) persone giuridiche private: le associazioni, le fondazioni e
le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la
personalita' giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361;
i) registro delle imprese: il registro delle imprese previsto
dall'articolo 2188 del codice civile;
l) sezione autonoma: l'apposita sezione autonoma del registro
delle imprese, contenente i dati e le informazioni sulla titolarita'
effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica e di persone
giuridiche private;
m) sezione speciale: l'apposita sezione speciale del registro
delle imprese, recante le informazioni sulla titolarita' effettiva
dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali,
nonche' degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul
territorio della Repubblica italiana;
n) soggetti obbligati: le categorie di soggetti individuati
nell'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;
o) titolare effettivo delle imprese dotate di personalita'
giuridica: la persona fisica o le persone fisiche cui e'
riconducibile la proprieta' diretta o indiretta ai sensi
dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;
p) titolare effettivo delle persone giuridiche private: i
soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del decreto
antiriciclaggio;
q) titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini: i
soggetti individuati dall'articolo 22, comma 5, primo periodo, del
decreto antiriciclaggio;
r) trust tenuti all'iscrizione nella sezione speciale: i trust
produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, individuati
dall'articolo 21, comma 3, primo periodo, del decreto
antiriciclaggio;
s) ufficio del registro imprese: l'ufficio del registro delle
imprese istituito presso la Camera di commercio dall'articolo 8,
comma 1, della legge 29 dicembre 1993 n. 580;
t) Unioncamere: l'ente che cura e rappresenta gli interessi
generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del
sistema camerale italiano ai sensi dell'articolo 7 della legge 29
dicembre 1993, n. 580.
Art. 2
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto, al fine di prevenire e contrastare l'uso
del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, detta disposizioni, da attuarsi con
modalita' esclusivamente telematiche:
a) in materia di comunicazione all'ufficio del registro delle
imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita'
effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica, di persone
giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici
rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la
loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella
sezione speciale del registro delle imprese;
b) in materia di accesso ai dati e alle informazioni da parte
delle Autorita', dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque
persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di
interessi diffusi;
c) per individuare e quantificare i diritti di segreteria
rispetto ai soggetti diversi dalle Autorita';
d) per garantire la sicurezza del trattamento dei dati e delle
informazioni.
Art. 3 Modalita' e termini della comunicazione, variazione e conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva 1. Gli amministratori delle imprese dotate di personalita' giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui e' attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarita' effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese. 2. Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarita' effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese. 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che da' luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalita' giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni e' rilasciata contestuale ricevuta. 4. I dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva sono resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA. 5. Per tutte le comunicazioni previste dal presente articolo, e' utilizzato il modello di comunicazione unica di impresa adottato con decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2009. Le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa saranno adottate con decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 11, comma 1, 14, comma 1, e 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Il decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e' adottato ed entra in vigore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso successivamente alla predisposizione del disciplinare tecnico di cui all'articolo 11, comma 3, all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, e all'entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 5, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta l'operativita' del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva. Le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento di cui al presente comma. 7. Le imprese dotate di personalita' giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6, provvedono alla comunicazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla loro costituzione. 8. I termini previsti dai commi 3, 6 e 7 per le comunicazioni ivi disciplinate sono perentori. 9. Tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo sono effettuati con l'ausilio di idoneo sistema informatico predisposto dal gestore.
Art. 4
Dati e informazioni oggetto di comunicazione
1. La comunicazione di cui all'articolo 3, avente ad oggetto dati e
informazioni sulla titolarita' effettiva contiene:
a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche
indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2,
3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di
personalita' giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto
antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22,
comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;
b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese
dotate di personalita' giuridica:
1) l'entita' della partecipazione al capitale dell'ente da
parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio;
2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza
dell'entita' della partecipazione di cui al punto 1), le modalita' di
esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di
rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente,
esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai
sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;
c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone
giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali
successive variazioni:
1) la denominazione dell'ente;
2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede
amministrativa dell'ente;
3) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente
ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche
nel caso di eventuali successive variazioni:
1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;
2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione
del trust o dell'istituto giuridico;
e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini
dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarita'
effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo
periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto
antiriciclaggio, nonche' l'indicazione di un indirizzo di posta
elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7,
comma 3, nella qualita' di controinteressato;
f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di
responsabilita' e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste
dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di
falsita' degli atti e delle dichiarazioni rese.
2. La Camera di commercio territorialmente competente provvede
all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo
di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarita'
effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa,
ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile, secondo le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. La Camera di
commercio territorialmente competente, anche avvalendosi del sistema
informatico del gestore, provvede ai controlli delle comunicazioni di
cui all'articolo 3 rispetto alle regole tecniche e a quelle
specifiche del formato elettronico, risultanti dal decreto
dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5, nonche' ai controlli
sulle autodichiarazioni, ai sensi del TUDA.
Sezione II
Accesso ai dati e alle informazioni
Art. 5
Accesso da parte delle autorita'
1. Le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a), b), c)
e d), e comma 4, lettere a), b) e c), del decreto antiriciclaggio
accedono ai dati e alle informazioni sulla titolarita' effettiva
presenti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro
delle imprese.
2. Le modalita' tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 1
sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna
autorita' di cui al comma 1 con Unioncamere e il gestore. Tali
convenzioni regolano le modalita' uniformi di attivazione del
collegamento via web o tramite cooperazione applicativa al sistema
informatico del gestore nonche' le modalita' di identificazione,
modifica e revoca da parte dell'autorita' dei propri operatori
abilitati all'accesso. Il sistema informatico del gestore consente,
attraverso gli strumenti definiti dal decreto legislativo del 7 marzo
2005, n. 82, la verifica dell'identita' digitale dei soggetti
abilitati all'accesso.
3. Ai fini dell'accesso da parte dell'autorita' giudiziaria,
conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali, la convenzione
di cui al comma 2 e' stipulata con il Ministero della giustizia.
4. Ai fini dell'accesso da parte delle autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera d), e comma 4, lettera c), del
decreto antiriciclaggio, le medesime autorita' trasmettono alla
Camera di commercio territorialmente competente, attraverso il
sistema informatico del gestore e secondo le modalita' tecniche e
informatiche definite nella convenzione di cui al comma 2,
un'autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA,
con cui attestano che l'accesso alla sezione autonoma e alla sezione
speciale del registro e' effettuato per il perseguimento delle sole
finalita' di contrasto dell'evasione fiscale.
Art. 6
Accesso da parte dei soggetti obbligati
1. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto
antiriciclaggio, previo accreditamento, accedono alla sezione
autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la
consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarita'
effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata
verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto
antiriciclaggio.
2. La richiesta di accreditamento e' presentata dal soggetto
obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente e
contiene:
a) l'appartenenza del richiedente ad una o piu' delle categorie
tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;
b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta
elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso
di persona giuridica;
c) l'indicazione dell'autorita' di vigilanza competente di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio o
dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma
2, lettera aa) del medesimo decreto e, se del caso, delle
amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio;
d) la finalita' dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla
titolarita' effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata
verifica della clientela.
3. L'accreditamento e' comunicato al soggetto obbligato a mezzo
posta elettronica certificata e consente l'accesso per due anni,
decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del
rinnovo espresso dello stesso. Le eventuali modifiche dello status di
soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati dal soggetto
obbligato entro dieci giorni.
4. I soggetti obbligati accreditati, ferma restando la
responsabilita' per il rispetto della finalita' della consultazione
di cui al comma 1, possono indicare delegati all'accesso incardinati
nella propria organizzazione.
5. I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla
Camera di commercio territorialmente competente le eventuali
difformita' tra le informazioni sulla titolarita' effettiva ottenute
per effetto della consultazione della sezione autonoma e della
sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in
sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18
e 19 del decreto antiriciclaggio. Le segnalazioni acquisite sono
consultabili da parte delle autorita' abilitate all'accesso di cui
all'articolo 5, secondo le modalita' indicate nelle convenzioni di
cui al comma 2 del medesimo articolo 5, garantendo, in ogni caso,
l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.
6. La richiesta di accreditamento di cui al comma 2, le
comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di cui al
comma 3, l'indicazione di delegati di cui al comma 4, le segnalazioni
di cui al comma 5, sono rese mediante apposita autodichiarazione ai
sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA.
7. Il gestore rende disponibile un adeguato sistema informatico
per:
a) la richiesta di accreditamento di cui al comma 2;
b) la comunicazione con posta elettronica certificata
dell'avvenuto accreditamento e le comunicazioni di conferma, modifica
e cessazione dello status di cui al comma 3;
c) l'indicazione dei soggetti delegati di cui al comma 4;
d) le segnalazioni di difformita' di cui al comma 5.
8. Il gestore rende disponibili specifiche funzionalita' che
consentono ai soggetti obbligati accreditati l'accesso tramite
strutture tecniche informatiche indicate da loro stessi per il
collegamento con il sistema informatico del gestore, ferma restando
la responsabilita' del soggetto obbligato circa il rispetto della
finalita' della consultazione di cui al comma 1. A tal fine il
gestore individua apposite misure tecniche e di sicurezza nell'ambito
del disciplinare previsto dall'articolo 11, comma 3.
9. La Camera di commercio territorialmente competente provvede ai
controlli delle autodichiarazioni di cui al comma 6, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del TUDA. A tal fine, le autorita' di vigilanza di
settore, gli organismi di autoregolamentazione nonche' le
amministrazioni e organismi interessati forniscono, a richiesta, alla
Camera di commercio competente, le informazioni utili
all'espletamento dei controlli, anche sulla base di apposite
convenzioni che possono stipulare con Unioncamere e il gestore.
Art. 7
Accesso da parte di altri soggetti
1. I dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva delle
imprese dotate di personalita' giuridica e delle persone giuridiche
private, presenti nella sezione autonoma del registro delle imprese,
sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni, salvo
che nella comunicazione di cui all'articolo 4 risulti l'indicazione
di cui al comma 1, lettera e), dello stesso articolo. L'accesso del
pubblico ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di
nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare
effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare
effettivo, ai sensi dell'articolo 20 del decreto antiriciclaggio.
2. I dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva dei trust e
degli istituti giuridici affini al trust tenuti all'iscrizione nella
sezione speciale, comunicati ai sensi dell'articolo 3 e presenti
nella sezione speciale del registro delle imprese, sono resi
disponibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa
quella portatrice di interessi diffusi, che sia legittimata
all'accesso ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera d-bis), primo
e secondo periodo, del decreto antiriciclaggio, sulla base della
presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di
una richiesta motivata di accesso, che attesti la sussistenza dei
presupposti di cui alla medesima lettera d-bis), primo e secondo
periodo. Entro il termine di venti giorni dalla richiesta, la Camera
di commercio territorialmente competente consente l'accesso o
comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta
elettronica certificata. In mancanza di comunicazione entro il
predetto termine l'accesso si intende respinto.
3. Qualora nella comunicazione di cui all'articolo 3 e' presente
l'indicazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 4, la
Camera di commercio territorialmente competente trasmette la
richiesta di accesso di cui ai commi 1 e 2 al controinteressato,
mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata
comunicato ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, lettera e).
Entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il
controinteressato all'accesso puo' trasmettere, a mezzo posta
elettronica certificata, una motivata opposizione. La Camera di
commercio valuta caso per caso le circostanze eccezionali di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera f), e comma 4, lettera d-bis), del
decreto antiriciclaggio, rappresentate dal controinteressato, che
giustificano in tutto o in parte il diniego dell'accesso, anche alla
luce del principio di proporzionalita' tra il rischio paventato e
l'interesse all'accesso. L'accesso ai dati di cui ai commi 1 e 2 puo'
essere escluso in tutto o in parte all'esito della valutazione, da
parte della Camera di commercio territorialmente competente, delle
circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato. Il
diniego motivato dell'accesso e' comunicato al richiedente, a mezzo
posta elettronica certificata, entro venti giorni dalla richiesta di
accesso. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine
l'accesso si intende respinto.
4. Il gestore rende disponibile un adeguato sistema informatico:
a) per la presentazione delle richieste di accesso di cui al
comma 1 e al comma 2;
b) per la consultazione dei dati e delle informazioni;
c) per le comunicazioni al controinteressato e per l'eventuale
opposizione dello stesso;
d) per la comunicazione del diniego.
5. Avverso il diniego dell'accesso il richiedente puo' avvalersi
dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge del 7 agosto
1990, n. 241.
6. Il gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla
pubblicazione e alla comunicazione alla Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, lettera f), e comma 4, lettera d-bis), del
decreto antiriciclaggio, i dati statistici relativi al numero dei
dinieghi di accesso di cui ai commi 2 e 3 e le relative motivazioni,
riferibili all'anno solare precedente.
Art. 8
Diritti di segreteria
e rilascio di copie e certificati
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dell'articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono
individuati e successivamente modificati e aggiornati le voci e gli
importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli
adempimenti previsti dal presente decreto inerenti l'istituzione
della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle
imprese e l'accesso alle stesse. Il decreto e' adottato ed entra in
vigore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
2. Sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria, come
individuati e quantificati ai sensi del comma 1:
a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle
informazioni di cui all'articolo 3;
b) l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo
6;
c) l'accesso da parte del pubblico di cui all'articolo 7, comma
1;
d) l'accesso di qualunque persona fisica e giuridica, compresa
quella portatrice di interessi diffusi, di cui all'articolo 7, comma
2.
3. I modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali
relativi alle informazioni sulla titolarita' effettiva in caso di
accesso ai sensi degli articoli 6 e 7, commi 1 e 2, sono adottati con
decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, che e' adottato ed entra in vigore entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
Sezione III
Disposizioni finali
Art. 9
Rapporti con l'Agenzia dell'entrate e con gli Uffici territoriali del
Governo
1. L'Agenzia delle entrate e gli Uffici territoriali del Governo
forniscono a Unioncamere e al gestore le anagrafiche, comprensive di
codici fiscali, delle persone giuridiche di diritto privato, dei
trust e degli istituti giuridici affini, di cui siano in possesso in
forza degli adempimenti prescritti dall'ordinamento vigente.
2. Le modalita' attuative della fornitura dei dati sono
disciplinate con apposite convenzioni, stipulate tra Unioncamere, gli
Uffici territoriali del Governo e l'Agenzia delle entrate, in ragione
delle rispettive competenze.
Art. 10 Modalita' di dialogo con il sistema di interconnessione dei registri 1. Alle modalita' di dialogo con il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 22 della Direttiva 2017/1132/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, si applicano le specifiche tecniche previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2021 della Commissione del 1° marzo 2021.
Art. 11
Trattamento dei dati e sicurezza
1. La Camera di commercio territorialmente competente a ricevere le
comunicazioni dei dati e delle informazioni ai sensi dell'articolo 3
e dell'articolo 4, e' titolare del trattamento degli stessi ai sensi
e per gli effetti della normativa vigente.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1, sono resi
disponibili nella sezione autonoma e nella sezione speciale del
registro delle imprese in conformita' con quanto disposto dal
presente decreto e per un periodo di dieci anni decorrente o
dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima
conferma annuale.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e, in ogni caso, prima del trattamento dei dati, il gestore,
per conto del titolare del trattamento, predispone un disciplinare
tecnico, sottoposto alla verifica preventiva del Garante per la
protezione dei dati personali, volto a definire misure tecniche e
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della
vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati
personali.
4. Il gestore conserva separatamente nel sistema informativo le
informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
e), adottando specifiche misure tecniche e organizzative volte ad
assicurare accessi selettivi ai dati personali ivi contenuti da parte
dei soli soggetti autorizzati dalla Camera di commercio a effettuare
le valutazioni di cui all'articolo 7, comma 3, e rende i dati
personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi
attraverso l'adozione di tecniche crittografiche.
Art. 12
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 11 marzo 2022
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Franco
Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg.ne n. 895